A cura di Salvatore Borghero Rodin

     

 

 
 

A cura di Salvatore Borghero Rodin - Racconto a puntate sui principali eventi che hanno dato vita alla grande storia di Carloforte e dell'Isola di San Pietro

Indice generale della rubrica "La grande Storia di Carloforte"

 

Vai alla puntata precedente della rubrica "Storia"

Vai alla puntata successiva della rubrica "Storia"

Vedi anche

16.01.2010 - Fusina - Nel 40° anniversario della tragedia che toccò il cuore dei Carlofortini
   

La tragedia del Fusina

Tredicesima parte

Il processo

A cura di Salvatore Borghero

 

Nel 1977 ha inizio il procedimento penale contro gli imputati per l’affondamento della motonave "Fusina" presso il Tribunale Penale di Cagliari, contro: Catena Mario, Comandante della m/n "Fusina"; Pistis Franco, Comandante del Porto di Portovesme; Parisi Giuseppe, Spinas Mario e Honnorat Mario, dipendenti della Società Monteponi – Montevecchio addetti rispettivamente al servizio imbarchi, al reparto elettrolisi e alle operazioni di carico; Di Sarcina Erasmo, incaricato del Registro Italiano Navale; Borsani Mario, direttore della Società di Navigazione S.A.N.A., armatrice della m/n "Fusina"

A tutti gli imputati vennero contestate le accuse di naufragio e sommersione di nave a causa dello spostamento e costipamento del carico; inoltre, ad ognuno, altre aggravanti ed in particolare:

1°) per il Catena ed il Pistis: in imprudenza e negligenza, per avere il primo, nella sua qualità di comandante della nave, intrapreso il viaggio da Portovesme a Porto Marghera in condizioni di mare e di tempo particolarmente avverse con un carico pericoloso, eccessivo e soggetto a spostamento, senza far zavorrare adeguatamente la nave; il secondo, nella sua qualità di comandante del porto, per aver consentito alla nave di lasciare il porto in tali condizioni.

2°) per il Catena, il Parisi, lo Spinas, il Guerriero, l’Honnorat e il Pistis: in imprudenza, negligenza e violazione delle norme sul caricamento di merci pericolose e per avere, nella loro rispettiva qualità di comandante e di dipendenti della Società Monteponi – Montevecchio, addetti rispettivamente al servizio imbarchi, al reparto elettrolisi, al laboratorio e alle operazioni del carico del minerale di blenda, e di comandante del porto effettuato la preparazione, la fornitura e il carico dello stesso minerale, nell’ambito delle loro competenze, nonostante lo stesso fosse eccessivamente umido, dichiarando che lo stesso aveva una percentuale di umidità inferiore a quello reale, e comunque non procedendo a ulteriori controlli durante il tempo in cui il minerale restava depositato in banchina, e quindi, soggetto a un aumento di percentuale di umidità per effetto dell’azione degli agenti atmosferici.

3°) per il Catena, il Pistis, il Di Sarcina: in imprudenza, negligenza e violazione delle norme sul caricamento di merci pericolose, per avere, nelle loro rispettive qualità di comandante della nave, di comandante del porto e di incaricato del Registro Italiano Navale, effettuato o consentito che venisse effettuato il carico del minerale nella stiva di poppa, priva di cascio, e nelle stive di prua e di centro, munite di cascio avente altezza insufficiente, nonostante il pericolo di spostamento del carico connesso alla natura e alle caratteristiche del carico, e senza far zavorrare adeguatamente la nave; nonché per aver effettuato o consentito un eccessivo caricamento.

4°) per il Borsani: in imprudenza e negligenza, per avere, nella sua qualità di direttore della società di navigazione S.A.N.A., armatrice della m/n "Fusina", adibito tale nave al trasporto di blenda flottata, pur essendo la stessa nave inidonea al trasporto di tale carico; nonché per aver ordinato al Catena di lasciare immediatamente il porto di Portovesme in condizioni di mare e di tempo avverso e con un carico pericoloso; con l’aggravante per il Pistis e il Di Sarcina, di avere commesso il fatto in violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione e a un pubblico servizio e, per avere, nelle stesse circostanze, cagionato la morte di Catena Mario, Voltolina Giordano, Nordio Giovanni, Renier Giorgio, Doria Erminio, Padoan Duilio, Bonaldo Domenico, Ballarin Giuseppe, Doria Sergio, Ravalico Francesco, Farinola Nicola, Scienzo Giuliano, Lenzovich Giovanni, Gimma Giacinto, Canova Giacomo, De Gennaro Giuseppe, Spanio Felice e Barbieri Angelo, tutti imbarcati sulla m/n "Fusina", a seguito del naufragio avvenuto tra il 16 e il 17 gennaio 1970.

5°) per il Borsani: per avere in Venezia – Mestre, con denuncia resa ai Carabinieri il 20 gennaio 1970, simulato essere avvenuto un furto nei locali della Società S.A.N.A., al fine di procurare a se stesso e ad altri l’impunità.

6°) per il Pistis: per aver, in Portovesme, in data imprecisata, ma successiva al 16 gennaio 1970, alterato una nota della Società Monteponi – Montevecchio contenente una dichiarazione di umidità del minerale da caricarsi sul "Fusina", correggendo la dicitura 10% (corrispondente all’umidità media del minerale depositato in banchina) in 8% con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione e facendone uso con l’inserimento di tale documento negli atti del suo archivio.

Dall’istruttoria è derivato il proscioglimento del Guerriero per non aver commesso il fatto!

Dopo lo svolgimento del processo il Tribunale dichiarò Pistis Franco, Parisi Giuseppe e Honnorat Mario colpevoli, condannando il Pistis e il Parisi alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, l’Honnorat alla pena di due anni di reclusione; tutti quanti, e la Società Monteponi – Montevecchio, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite dai familiari delle vittime del "Fusina"; con le attenuanti generiche (e, con il concorso di colpa del Comandante Catena Mario) al Pistis e al Parisi vennero condonati due anni e l’Honnorat ottenne i benefici della sospensione condizionale della pena inflittagli e della non menzione della condanna. Successivamente proposero ricorso presso la Corte d’Appello di Cagliari che, nel mese di aprile 1979 sentenziò la prescrizione e l’estinzione dei reati.

Lo Spinas, il Borsani e il De Sarcina furono assolti rispettivamente per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste e perché il fatto non costituisce reato.

Contro il Pistis non si procedette perché i reati a lui contestati erano estinti per amnistia.

Continua...

Fine tredicesima parte

 

[Torna ad inizio pagina]

Per inviare una e-mail alla redazione di "Storia" clicca qui sotto

 
     

Dal 06.09.2001

 
       

 

 

 

   

Inviare al Webmaster una e-mail con domande o commenti su questo sito web